Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6, 7 e 8, pari a euro 17 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e a euro 2 milioni annui a decorrere

 

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dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.